Comuni Italiani Art. 52 - L'istituzione. Statuto Comunale di Bussoleno (Provincia di Torino - Piemonte). La carta fondamentale dei cittadini bussolenesi

Statuto Comune di Bussoleno

Titolo VI - I Servizi Pubblici Locali
Art. 52 - L'istituzione
1- L'istituzione č un organismo strumentale dell'ente per l'esercizio dei servizi sociali senza rilevanza imprenditoriale dotato di autonomia gestionale.

2- Sono organi dell'istituzione il Presidente, il Consiglio d'Amministrazione ed il Direttore. Essi sono nominati dal Sindaco secondo i criteri definiti dal Consiglio Comunale e salvaguardando la rappresentanza delle minoranze Consiliari e restano in carica per l'intero periodo del mandato amministrativo del Sindaco, salvo il caso di revoca anticipata.

3- Il Consiglio Comunale disciplina un apposito regolamento dell'istituzione, l'ordinamento interno, le prestazioni all'utenza e le modalitā di finanziamento dei servizi gestiti.

4- I bilanci preventivi e consuntivi dell'istituzione sono allegati ai relativi bilanci Comunali.

5- L'Organo di revisione del Comune esercita la vigilanza anche sull'attivitā dell'istituzione.

 
Altri Articoli:
Art. 53 - Gestione dei Servizi in Forma Associata
Art. 51 - Forme di Gestione dei Servizi Pubblici
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