1- Il Consiglio Comunale può deliberare l'istituzione e l'esercizio dei pubblici servizi nelle seguenti forme: a- economia, quando per le modeste dimensioni o per caratteristiche del servizio, non sia opportuno costituire un'istituzione o un'azienda. b- in concessione a terzi quando esistono ragioni tecnico economiche e di opportunità sociale. c- a mezzo di Aziende speciali, anche per la gestione di più servizi di rilevanza economica e imprenditoriale. d- a mezzo di istituzioni, per l'esercizio di servizi sociali senza rilevanza imprenditoriale. e- a mezzo di società per azioni o responsabilità limitata a prevalente capitale pubblico. f- a mezzo convenzioni, consorzi, accordi di programma, unioni di comuni nonché in ogni altra forma consentita dalla legge. g- il Comune può partecipare a società per azioni a prevalente capitale pubblico per la gestione di servizi che la legge non riserva in via esclusiva al Comune. |