Comuni Italiani Art. 25 - Cessazione della Carica di Sindaco. Statuto Comunale di Bussoleno (Provincia di Torino - Piemonte). La carta fondamentale dei cittadini bussolenesi

Statuto Comune di Bussoleno

Titolo II - Ordinamento Strutturale
Art. 25 - Cessazione della Carica di Sindaco
1- L'impedimento permanente, la rimozione, la decadenza o il decesso del Sindaco danno luogo alla decadenza della Giunta ed allo scioglimento del Consiglio Comunale.

2- Il voto del Consiglio Comunale contrario ad una proposta del Sindaco o della Giunta non ne comporta le dimissioni.

3- Il Sindaco e la Giunta cessano dalla carica nel caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio.

4- La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei Consiglieri assegnati, senza computare a tal fine il Sindaco, e viene messa in discussione non prima di dieci e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione. Se la mozione viene approvata si procede allo scioglimento del Consiglio e alla nomina del Commissario, ai sensi delle leggi vigenti.

 
Altri Articoli:
Art. 26 - Dimissioni ed Impedimento Permanente del Sindaco
Art. 24 - Deleghe e Incarichi
Indice Statuto
Pagine Utili
Indice Statuto
Informazioni sul Comune di Bussoleno
Provincia di Torino
Regione Piemonte
Lista Siti su Bussoleno

Cerca nel sito

 
Comuni-Italiani.it © 2004/2024 Prometheo  

Informativa Privacy - Note sui Dati

 
Comuni Provincia di Torino: Comune di Buttigliera Alta Comune di Busano Lista