Comuni Italiani Art. 24 - Deleghe e Incarichi. Statuto Comunale di Bussoleno (Provincia di Torino - Piemonte). La carta fondamentale dei cittadini bussolenesi

Statuto Comune di Bussoleno

Titolo II - Ordinamento Strutturale
Art. 24 - Deleghe e Incarichi
1- Il Sindaco non può delegare la propria competenza generale di Capo e responsabile dell'Amministrazione o ricomprendere nella delega tutte le proprie funzioni e competenze.

2- La delega può essere permanente o temporanea generale in ordine a determinate materie speciali per il compimento di singoli atti o procedimenti.

3- L'atto di delega in forma scritta obbligatorio indica l'oggetto, la materia e gli eventuali limiti in cui opera il trasferimento di competenze e deve contenere gli indirizzi generali in base ai quali deve essere esercitato.

4- La potestà del delegato concorre con quella del Sindaco e non lo sostituisce.

5- La delega può essere revocata dal Sindaco in qualunque momento senza alcuna motivazione, essendo concessa come atto meramente discrezionale nell'interesse dell'Amministrazione.

6- Le deleghe per settori omogenei sono comunicate al Consiglio e trasmesse al prefetto.

7- Non è consentita la mera delega di firma.

 
Altri Articoli:
Art. 25 - Cessazione della Carica di Sindaco
Art. 23 - Il Vice Sindaco
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