Comuni Italiani Art. 18 - Il Sindaco. Statuto Comunale di Busano (Provincia di Torino - Piemonte). La carta fondamentale dei cittadini busanesi

Statuto Comune di Busano

Titolo II - Organi Istituzionali
Art. 18 - Il Sindaco
Il Sindaco č il capo dell'Amministrazione comunale, eletto democraticamente dai cittadini a suffragio universale e diretto.

Il Sindaco rappresenta il Comune ed č responsabile dell'amministrazione dell'Ente.

Sovrintende all'andamento generale dell'Ente, provvede a dare impulso all'attivitā degli altri organi comunali e ne coordina l'attivitā.

Il Sindaco dirige i lavori della Giunta Comunale ed assicura la rispondenza dell'attivitā degli organi del Comune agli atti generali e di indirizzo approvati dal Consiglio.

Il Sindaco assume le funzioni di Ufficiale di governo nei casi previsti dalla Legge ed esercita le funzioni delegategli dalla Regione, secondo le modalitā previste dalle Leggi e dallo Statuto.

Per l'esercizio di tali funzioni il Sindaco si avvale degli uffici comunali.

Prima di assumere le funzioni, il Sindaco presta giuramento innanzi al Consiglio Comunale, nella prima riunione, pronunciando la seguente formula: "Giuro di osservare lealmente la Costituzione Italiana".

Distintivo del Sindaco č la fascia tricolore con gli stemmi della Repubblica e del Comune, da portarsi a tracolla.

 
Altri Articoli:
Art. 19 - Competenze del Sindaco
Art. 17 - Gruppi Consiliari
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