Comuni Italiani Art. 17 - Gruppi Consiliari. Statuto Comunale di Busano (Provincia di Torino - Piemonte). La carta fondamentale dei cittadini busanesi

Statuto Comune di Busano

Titolo II - Organi Istituzionali
Art. 17 - Gruppi Consiliari
I Consiglieri possono costituire Gruppi consiliari dandone comunicazione al Segretario Comunale unitamente all'indicazione del nome del capogruppo.

Qualora non venga esercitata tale facoltà o nelle more della designazione, i Capigruppo sono individuati nei Consiglieri, non componenti la Giunta, che abbiano riportato il maggior numero dei voti dalla lista di appartenenza.

Ai sensi del presente articolo per Gruppo consiliare deve intendersi una pluralità di Consiglieri costituita almeno da tre Consiglieri Comunali. E' ammessa la costituzione di Gruppi misti.

Nel caso che una lista presentata alle elezioni abbia avuto eletto un solo Consigliere, a questi sono riconosciuti i diritti e la rappresentanza spettanti ad un Gruppo consiliare.

 
Altri Articoli:
Art. 18 - Il Sindaco
Art. 16 - Attribuzioni delle Commissioni
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