1. I Consiglieri Comunali rappresentano l'intero Comune senza vincolo di mandato. 2. Le indennità, il rimborso di spese e l'assistenza in sede processuale per fatti connessi all'espletamento del mandato dei Consiglieri sono regolati dalla legge. 3. Il Consiglio provvede nella prima seduta ad esaminare la condizione degli eletti a norma del cap II titolo III del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000 n. 267 ed a dichiarare la ineleggibilità di essi quando sussista alcuna delle cause ivi previste. 4. Nella stessa seduta il Sindaco comunica al Consiglio la composizione della Giunta, tra cui il Vice Sindaco, dallo stesso nominato, unitamente alla proposta degli indirizzi generali di governo. 5. Il Consiglio definisce annualmente le linee programmatiche con l'approvazione della relazione previsionale e programmatica, del bilancio preventivo e del bilancio pluriennale che nell'atto deliberativo dovranno essere espressamente dichiarati coerenti con le predette linee, con adeguata motivazione degli eventuali scostamenti. La verifica da parte del Consiglio dell'attuazione del programma avviene nel mese di Settembre di ogni anno, contestualmente all'accertamento del permanere degli equilibri generali di bilancio previsto dall'art. 193, comma 1, del decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n. 267. |