1. Il Consiglio Comunale, rappresentando l'intera comunità, determina l'indirizzo ed esercita il controllo politico - amministrativo. 2. Il Consiglio Comunale, costituito in conformità alla legge, ha autonomia organizzativa e funzionale. 3. L'elezione del Consiglio Comunale, la sua durata, il numero dei Consiglieri, le cause di ineleggibilità, di incompatibilità e di decadenza sono regolati dalla legge. 4. Il Consiglio Comunale è presieduto dal Sindaco o da chi legalmente lo sostituisce. Al Sindaco sono attribuiti, fra gli altri, i poteri di convocazione e direzione dei lavori e delle attività del Consiglio. 5. E' considerato Consigliere anziano, ai sensi dell'art. 40 comma 2 del D.Lgs 18. 08. 2000 n. 267, colui che ha ottenuto la maggior cifra individuale ai sensi dell'art. 73 con esclusione del Sindaco neoeletto e dei candidati alla carica di Sindaco. 6. Le competenze del Consiglio sono disciplinate dalla legge. 7. Quando il Consiglio è chiamato dalla legge, dall'atto costitutivo dell'Ente o da convenzione, a nominare più rappresentanti presso il singolo Ente, almeno un rappresentante è riservato alle minoranze. |