1. La Giunta comunale collabora con il Sindaco nell'Amministrazione del Comune ed opera attraverso deliberazioni collegiali. Essa ha competenze per tutti gli atti di amministrazione che non siano riservati al Consiglio e che non rientrino nelle competenze del Sindaco, del Segretario Comunale e dei Responsabili dei Servizi. 2. La Giunta Comunale è composta dal Sindaco che la presiede e dal numero di Assessori compreso tra il minimo e il massimo previsto dalla legge (da 2 a 4) la cui determinazione è in capo al Sindaco . Gli Assessori potranno essere nominati tra i cittadini non facenti parte del Consiglio in possesso dei requisiti di compatibilità e di eleggibilità alla carica di Consigliere, nonché di documentati requisiti di prestigio, professionalità e competenza amministrativa e tecnica. Gli Assessori esterni possono partecipare alle sedute del Consiglio e intervenire nella discussione, ma non hanno diritto di voto. 3. Il Sindaco può variare il numero di Assessori della Giunta anche durante il corso del mandato elettorale. 4. La Giunta è convocata e presieduta dal Sindaco che stabilisce l'ordine del giorno, anche tenendo conto degli argomenti proposti da singoli Assessori. 5. Le modalità di convocazione e funzionamento sono stabilite in modo informale dalla Giunta stessa. 6. Per la validità delle adunanze è richiesta la maggioranza dei componenti. 7. Le adunanze non sono pubbliche. Alla stessa partecipano, se richiesti dal Sindaco, il Revisore dei Conti e i Responsabili dei Servizi. |