1. La Giunta è organo di impulso e di gestione amministrativa, collabora col Sindaco al governo del Comune e impronta la propria attività ai principi della trasparenza e dell'efficienza. 2. La Giunta adotta tutti gli atti idonei al raggiungimento degli obiettivi e delle finalità dell'Ente nel quadro degli indirizzi generali in attuazione delle decisioni fondamentali approvate dal Consiglio Comunale. In particolare, la Giunta esercita le funzioni di indirizzo politico-amministrativo, definendo gli obiettivi e i programmi da attuare e adottando gli altri atti rientranti nello svolgimento di tali funzioni, e verifica la rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa e della gestione agli indirizzi impartiti. 3. Il Sindaco può variare il numero di Assessori della Giunta anche durante il corso del mandato elettorale. 4. Il Sindaco nomina i componenti della Giunta tra cui un Vice Sindaco e ne comunica al Consiglio nella prima seduta. 5. I soggetti chiamati alla carica di Vice Sindaco o Assessore devono: - essere in possesso dei requisiti di compatibilità ed eleggibilità alla carica di Consigliere Comunale. - non essere coniuge, ascendente, discendente, parente od affine, fino al terzo grado, del Sindaco. 6. La Giunta nella sua prima seduta, prima di trattare qualsiasi altro argomento, esamina la condizione del Vice Sindaco e degli Assessori in relazione alla eleggibilità e compatibilità di cui al comma precedente. |