Comuni Italiani Art. 15 - Diritti e Doveri dei Consiglieri. Statuto Comunale di Brusasco (Provincia di Torino - Piemonte). La carta fondamentale dei cittadini brusaschesi

Statuto Comune di Brusasco

Parte I - Ordinamento Strutturale
Titolo I - Organi e Loro Attribuzioni
Art. 15 - Diritti e Doveri dei Consiglieri
1. Le modalità e le forme di esercizio del diritto di iniziativa e di controllo del Consigliere comunale, previste dalla legge, sono disciplinate dal regolamento.

2. Ciascun Consigliere è tenuto ad eleggere un domicilio nel territorio comunale presso il quale verranno recapitati gli avvisi di convocazione del Consiglio e ogni altra comunicazione ufficiale.

3. Per assicurare la massima trasparenza, ogni Consigliere, può comunicare, secondo le modalità stabilite nel regolamento, all'inizio ed alla fine del mandato, i redditi posseduti.

4. I consiglieri comunali hanno diritto di ottenere dagli uffici del Comune nonché dalle aziende, istituzioni o enti dipendenti, tutte le notizie e le informazioni utili all'espletamento del proprio mandato. Essi, nei limiti e con le forme stabilite dal regolamento, hanno diritto di visionare gli atti e documenti, anche preparatori e di conoscere ogni altro atto utilizzato ai fini dell'attività amministrativa e sono tenuti al segreto nei casi specificatamente determinati dalla legge. Inoltre essi hanno diritto a ottenere, da parte del Sindaco, un'adeguata e preventiva informazione sulle questioni sottoposte all'organo, anche attraverso l'attività della conferenza dei capigruppo, di cui al successivo art. 16 del presente statuto.

 
Altri Articoli:
Art. 16 - Gruppi Consiliari
Art. 14 - Consiglieri
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