1. L'elezione del Consiglio comunale, la sua durata in carica, il numero dei Consiglieri, le cause di ineleggibilità di incompatibilità e di decadenza sono regolate dalla legge. 2. I Consiglieri rappresentano l'intera comunità alla quale rispondono senza vincolo di mandato. 3. Il Consigliere anziano è colui che ha ottenuto la maggiore cifra individuale di voti ai sensi dell'art.72 IV comma, del testo unico della legge per la composizione e l'elezione degli Organi nelle Amministrazioni Comunali, approvato con D.P.R. 16/05/1969 n.570, con esclusione del Sindaco neoeletto e dei candidati alla carica di Sindaco, proclamati Consiglieri ai sensi dell'art. 71 del T.U. n. 267/2000. Egli assume la presidenza del Consiglio Comunale nel caso in cui chi sostituisce il Sindaco sia assessore esterno e, come tale, estraneo al Consiglio Comunale. 4. Le dimissioni dalla carica di Consiglieri sono regolate dalla legge. 5. Le indennità, il rimborso spese e l'assistenza in sede processuale per fatti connessi all'espletamento del mandato dei Consiglieri sono regolati dalla legge. 6. Il Consiglio provvede nella prima seduta alla convalida dei Consiglieri eletti, compreso il Sindaco e giudica delle cause di ineleggibilità ed incompatibilità ai sensi e per gli effetti dell.art.75 del T.U. approvato con d.P.R. 16/05/1969 n.570. 7. Nella stessa seduta il Sindaco comunica al Consiglio la composizione della Giunta, tra cui il Vice Sindaco dallo stesso nominato. |