Comuni Italiani Art. 68 - Diritto di Informazione. Statuto Comunale di Brosso (Provincia di Torino - Piemonte). La carta fondamentale dei cittadini brossesi o brossolesi

Statuto Comune di Brosso

Parte 02 - Ordinamento Funzionale
Titolo 02 - Partecipazione Popolare
Capo 03 - Referendum - Diritti di Accesso
Art. 68 - Diritto di Informazione
01. tutti gli atti dell'amministrazione, delle aziende speciali e delle istituzioni sono pubblici, con le limitazioni previste dal precedente articolo.

02. l'ente deve, di norma, avvalersi, oltre che dei sistemi tradizionali della notificazione e delle pubblicazione all'albo pretorio, anche dei mezzi di comunicazione ritenuti più idonei ad assicurare il massimo di conoscenza degli atti.

03. l'informazione deve essere esatta, tempestiva, inequivocabile, completa e, per gli atti aventi una pluralità indistinta di destinatari, deve avere carattere di generalità.

04. la giunta comunale adotta i provvedimenti organizzativi interni ritenuti idonei a dare concreta attuazione al diritto di informazione.

05. il regolamento sul diritto di accesso detta norme atte a garantire l'informazione ai cittadini nel rispetto dei principi sopra enunciati e disciplina la pubblicazione per gli atti previsti dall' artt. 26 legge 07 agosto 1990 , n. 241 .

 
Altri Articoli:
Art. 69 - Nomina
Art. 67 - Diritto di Accesso
Indice Statuto
Pagine Utili
Indice Statuto
Informazioni sul Comune di Brosso
Provincia di Torino
Regione Piemonte
Lista Siti su Brosso

Cerca nel sito

 
Comuni-Italiani.it © 2004/2024 Prometheo  

Informativa Privacy - Note sui Dati

 
Comuni Provincia di Torino: Comune di Brozolo Comune di Bricherasio Lista