Comuni Italiani Art. 67 - Diritto di Accesso. Statuto Comunale di Brosso (Provincia di Torino - Piemonte). La carta fondamentale dei cittadini brossesi o brossolesi

Statuto Comune di Brosso

Parte 02 - Ordinamento Funzionale
Titolo 02 - Partecipazione Popolare
Capo 03 - Referendum - Diritti di Accesso
Art. 67 - Diritto di Accesso
01. ai cittadini singoli o associati è garantita la libertà di accesso agli atti dell'amministrazione e dei soggetti che gestiscono servizi pubblici comunali, secondo le modalità definite dal regolamento.

02. sono sottratti al diritto di accesso gli atti che disposizioni legislative dichiarano riservati o sottoposti a limiti di divulgazione e quelli esplicitamente individuati dal regolamento.

03. il regolamento, oltre ad enucleare le categorie degli atti riservati, disciplina anche i casi in cui è applicabile l'istituto dell'accesso differito e detta norme di organizzazione per il rilascio di copie.

 
Altri Articoli:
Art. 68 - Diritto di Informazione
Art. 66 - Effetti del Referendum
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