1. Il Consiglio comunale può deliberare che la gestione di un servizio pubblico avvenga a mezzo di società per azioni o a responsabilità limitata, ai sensi delle vigenti disposizioni legislative. 2. Quando la natura del servizio lo faccia ritenere opportuno, sulla base di idonea documentazione economia e funzionale, la partecipazione alla società è aperta sia ad altri soggetti pubblici che privati. 3. Nel caso di servizi pubblici di primaria importanza la partecipazione del Comune, unitamente a quella di altri eventuali enti pubblici, dovrà essere obbligatoriamente maggioritaria. 4. L'atto costituivo, lo statuto o l'acquisto di quote o azioni devono essere approvati dal Consiglio comunale e deve in ogni caso essere garantita la rappresentatività dei soggetti pubblici negli organi di amministrazione. 5. Gli amministratori della società, nominati dal Sindaco devono essere scelti tra persone di comprovata esperienza amministrativa e tecnico-professionale nel particolare settore di attività. 6. I Consiglieri comunali non possono essere nominati nei Consigli di Amministrazione delle società; il Sindaco od un suo delegato partecipa all'assemblea dei soci in rappresentanza dell'ente. 7. Il Consiglio comunale provvede a verificare annualmente l'andamento della società ed a controllare che l'interesse della collettività sia adeguatamente tutelato nell'ambito dell'attività esercitata dalla società medesima. |