Comuni Italiani Art. 50 - Istituzioni. Statuto Comunale di Brandizzo (Provincia di Torino - Piemonte). La carta fondamentale dei cittadini brandizzesi

Statuto Comune di Brandizzo

Titolo III - I Servizi Pubblici Comunali
Art. 50 - Istituzioni
1. Il Consiglio comunale per l'esercizio di servizi sociali che necessitano di particolare autonomia gestionale costituisce istituzioni mediante apposito atto contenente il relativo regolamento di disciplina dell'organizzazione e dell'attività e previa redazione di apposito piano tecnico-finanziario dal quale risultano i costi dei servizi, le forme di finanziamento e le dotazioni di beni immobili e mobili compresi i fondi liquidi.

2. Gli organi dell'istituzione sono il Consiglio di Amministrazione, il Presidente ed il Direttore.

3. Il Consiglio di Amministrazione ed il Presidente sono nominati dal Sindaco sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio, tra soggetti estranei a tale organo, purché in possesso delle condizioni di eleggibilità a Consigliere comunale.

 
Altri Articoli:
Art. 51 - Società per Azioni o a Responsabilità Limitata
Art. 49 - Aziende Speciali
Indice Statuto
Pagine Utili
Indice Statuto
Informazioni sul Comune di Brandizzo
Provincia di Torino
Regione Piemonte
Lista Siti su Brandizzo

Cerca nel sito

 
Comuni-Italiani.it © 2004/2024 Prometheo  

Informativa Privacy - Note sui Dati

 
Comuni Provincia di Torino: Comune di Bricherasio Comune di Bosconero Lista