Comuni Italiani Art. 23 - Composizione. Statuto Comunale di Brandizzo (Provincia di Torino - Piemonte). La carta fondamentale dei cittadini brandizzesi

Statuto Comune di Brandizzo

Titolo II - Ordinamento Strutturale
Capo I - Organi e Loro Attribuzioni
Art. 23 - Composizione
1. La Giunta è composta dal Sindaco e da un minimo di quattro o da un massimo di sei Assessori, di cui uno è investito della carica di Vice Sindaco.

2. Gli Assessori sono scelti normalmente tra i Consiglieri; può tuttavia essere nominato anche un Assessore esterno al Consiglio, purché dotato dei requisiti di eleggibilità ed in possesso di particolare competenza ed esperienza tecnica, amministrativa o professionale.

3. L'Assessore esterno può partecipare alle sedute del Consiglio, intervenire nella discussione ma non ha diritto di voto.

 
Altri Articoli:
Art. 24 - Nomina
Art. 22 - La Giunta Comunale
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