Comuni Italiani Art. 22 - La Giunta Comunale. Statuto Comunale di Brandizzo (Provincia di Torino - Piemonte). La carta fondamentale dei cittadini brandizzesi

Statuto Comune di Brandizzo

Titolo II - Ordinamento Strutturale
Capo I - Organi e Loro Attribuzioni
Art. 22 - La Giunta Comunale
1. La Giunta č organo di impulso e di gestione amministrativa, collabora con il Sindaco al governo del Comune ed impronta la propria attivitā ai principi della trasparenza e dell'efficienza.

2. La Giunta adotta tutti gli atti idonei al raggiungimento degli obiettivi e delle finalitā dell'ente, nel quadro degli indirizzi generali ed in attuazione delle decisioni fondamentali approvate dal Consiglio comunale. In particolare la Giunta esercita le funzioni di indirizzo politicoamministrativo, definendo gli obiettivi ed i programmi da attuare ed adottando gli altri atti rientranti nello svolgimento di tali funzioni e verifica la rispondenza dei risultati dell'attivitā amministrativa e della gestione agli indirizzi impartiti.

3. La Giunta riferisce annualmente al Consiglio comunale sulla sua attivitā.

 
Altri Articoli:
Art. 23 - Composizione
Art. 21 - Vice Sindaco
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