Comuni Italiani Art. 30 - Il Consiglio di Amministrazione. Statuto Comunale di Borgiallo (Provincia di Torino - Piemonte). La carta fondamentale dei cittadini borgiallesi

Statuto Comune di Borgiallo

Parte I - Ordinamento Strutturale
Titolo III - Servizi
Art. 30 - Il Consiglio di Amministrazione
1. il Presidente ed i Consiglieri di Amministrazione sono nominati dal Sindaco sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio, nel rispetto delle incompatibilità di cui al comma 4 dell'art.25 della legge n.81 del 25.03.1993, assicurando la rappresentanza della minoranza. Durano in carica quanto il Sindaco li ha nominati.

2. il regolamento disciplina il numero, gli eventuali ulteriori requisiti specifici richiesti ai componenti, la durata in carica, la posizione giuridica e lo status dei componenti il Consiglio di amministrazione, nonché le modalità di funzionamento dell'organo.

3. il Consiglio provvede all'adozione di tutti gli atti di gestione a carattere generale previsti dal regolamento.

 
Altri Articoli:
Art. 31 - Il Presidente
Art. 29 - Istituzione
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