1. Il Consiglio comunale per l'esercizio di servizi sociali, che necessitano di particolare autonomia gestionale, costituisce istituzioni mediante apposito atto contenente il relativo regolamento di disciplina dell'organizzazione e dell'attività dell'istituzione e previa istituzione di apposito piano tecnico finanziario dal quale risultino: i costi dei servizi, le forme di finanziamento e le dotazioni di beni immobili e mobili, compresi i fondi liquidi. 2. il regolamento di cui al precedente 1° comma determina, altresì, la dotazione organica di personale e l'assetto organizzativo dell'istituzione,le modalità di esercizio dell'autonomia gestionale, l'ordinamento finanziario e contabile, le forme di vigilanza e di verifica dei risultati gestionali. 3. il regolamento può prevedere il ricorso a personale assunto con rapporto di diritto privato,nonché a collaborazioni ad alto contenuto di professionalità. 4. gli indirizzi da osservare sono approvati dal Consiglio comunale al momento della costituzione ed aggiornati in sede di eseme del bilancio preventivo e del rendiconto consuntivo dell'istituzione. 5. gli organi dell'istituzione sono il Consiglio di amministrazione, il Presidente ed il direttore. |