Comuni Italiani Art. 15 - Attribuzioni. Statuto Comunale di Borgiallo (Provincia di Torino - Piemonte). La carta fondamentale dei cittadini borgiallesi

Statuto Comune di Borgiallo

Parte I - Ordinamento Strutturale
Titolo I - Organi Elettivi
Capo II - La Giunta Comunale
Art. 15 - Attribuzioni
1. La Giunta collabora con il Sindaco nell'Amministrazione del Comune ed opera attraverso deliberazioni collegiali e compie gli atti di amministrazione che non siano riservati dalla legge, dai regolamenti e dallo Statuto, dal Consiglio e che non rientrino nelle competenze del Sindaco o del Segretario Comunale.

2. La Giunta svolge le funzioni di propria competenza con provvedimenti deliberativi generali con i quali si indicano lo scopo e gli obiettivi perseguiti, i mezzi idonei ed i criteri cui dovranno attenersi gli altri uffici nell'esercizio delle proprie competenze gestionali ed esecutive loro attribuite dalla legge o dallo statuto.

3. La Giunta riferisce annualmente al Consiglio sulla propria attivitą e svolge attivitą propositiva e di impulso nei confronti dello stesso.

 
Altri Articoli:
Art. 16 - Deliberazione degli Organi Collegiali
Art. 14 - Nomina, Composizione e Durata in Carica
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