Comuni Italiani Art. 14 - Nomina, Composizione e Durata in Carica. Statuto Comunale di Borgiallo (Provincia di Torino - Piemonte). La carta fondamentale dei cittadini borgiallesi

Statuto Comune di Borgiallo

Parte I - Ordinamento Strutturale
Titolo I - Organi Elettivi
Capo II - La Giunta Comunale
Art. 14 - Nomina, Composizione e Durata in Carica
1. La Giunta comunale, viene eletta dal Consiglio nel proprio seno, alla prima adunanza,subito dopo la convalida degli eletti.

2. L'elezione deve avvenire comunque entro 60 giorni dalla proclamazione degli eletti o dalla data in cui si è verificata la vacanza o,in caso di dimissioni,dalla data di presentazione delle stesse.

3. L'elezione avviene sulla base di un documento programmatico, sottoscritto da almeno 1/3 dei Consiglieri assegnati al Comune contenente la lista dei candidati alle cariche di Sindaco e di Assessore, a seguito di un dibattito sulle dichiarazioni rese dal candidato alla carica di Sindaco.

4. "Abrogato con Deliberazione del Consiglio Comunale n°36 del 6/10/95".

5. La Giunta comunale è composta dal Sindaco, che la presiede, e da numero quattro Assessori.

6. Il Sindaco e la Giunta cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia costruttiva espressa per appello nominale con voto della maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati al Comune.

7. La mozione deve essere sottoscritta da almeno 1/3 dei Consiglieri e può essere proposta solo nei confronti dell'intera Giunta; deve contenere la proposta di nuove linee politico-amministrative, di un nuovo Sindaco e di una nuova Giunta in conformità a quanto previsto nei commi precedenti.

8. La mozione viene messa in discussione non prima di 5 giorni e non oltre 10 giorni dalla sua presentazione.

9. Gli Assessori estranei al Consiglio partecipano alle sedute del Consiglio Comunale, senza diritto di voto.

10. Alla sostituzione di singoli componenti la Giunta dimissionari, revocati dal Consiglio su proposta del sindaco o cessati dall'ufficio per altra causa, provvede nella stesa seduta il Consiglio, su proposta del Sindaco.

11. La Giunta comunale si riunisce su convocazione del Sindaco ogniqualvolta si renda necessario od il Sindaco lo giudichi opportuno.

12. Nel caso di assenza del Sindaco la Giunta è presieduta dall'assessore che ha delega di Vicesindaco.

13. La Giunta è validamente riunita quando sia presente la maggioranza dei propri componenti e delibera a maggioranza dei membri presenti alla riunione.

14. Le sedute della Giunta non sono pubbliche ed alle medesime possono partecipare senza diritto di voto esperti, tecnici e funzionari inviati da chi presiede a riferire su particolari problemi.

 
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