1. Il Comune, nell'ambito del proprio territorio, adotta tutte le misure necessarie a conservare ed a difendere l'ambiente, predisponendo ed attuando i piani per la difesa del suolo e del sottosuolo e per eliminare ogni possibile causa d'inquinamento atmosferico, acustico e delle acque. 2. Il Comune assicura ai cittadini il diritto all'informazione sullo stato del suolo, dell'acqua, dell'aria, della flora, della fauna, alla conservazione ed alla valorizzazione dei beni ambientali e culturali e a tal fine istituisce un archivio ecologico comunale e compie attività di ricerca e raccolta di informazioni di carattere ecologico ed ambientale. 3. Il Comune, allo scopo di garantire l'assenza di ogni forma di inquinamento e prevenirne le cause ovvero tutelare il patrimonio storico, artistico ed archeologico nonché incentivarne la ricerca, nei modi e nei termini di legge e regolamenti, interviene anche avvalendosi dell'apparato tecnologico ed economico di privati. |