1. Il Comune, su proposta di trecento cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune, può indire un referendum consultivo, concernente le materie di competenza del Consiglio comunale aventi rilevanza generale. 2. Non possono essere oggetto di referendum le seguenti materie: a) revisione e modifiche dello Statuto comunale; b) disciplina dello stato giuridico ed economico del personale; c) designazione e nomina di rappresentanti; d) tributi locali, contributi, tariffe; e) bilancio annuale; f) materie che siano state oggetto di referendum nell'ultimo triennio; g) attività amministrative vincolate da leggi statali e regionali; h) piani territoriali ed urbanistici, piani per la loro attuazione e relative variazioni. 3. Il referendum può essere esteso all'intero corpo elettorale oppure a categorie limitate, anche territorialmente, di elettori. 4. In ordine all'ammissibilità del referendum deve pronunciarsi un collegio di esperti nominato dal Consiglio secondo le modalità stabilite da un apposito regolamento. 5. L'esito del referendum è valido se alla votazione ha partecipato la maggioranza degli elettori chiamati. 6. Le norme di attuazione dell'istituto del referendum sono stabilite in apposito regolamento. 7. L'amministrazione comunale nelle decisioni da assumersi su questioni sottoposte al referendum non può deliberare in modo difforme dall'esito dello stesso se non a maggioranza dei 2/3 dei Consiglieri assegnati e con adeguata motivazione. 8. Le consultazioni di cui all'art.74 ed i referendum consultivi devono avere per oggetto materie di esclusiva competenza locale e non possono aver luogo contemporaneamente con altre operazioni di voto. 9. Il referendum può essere indetto anche dal Consiglio comunale e dalla Giunta comunale. |