1. Il Consiglio comunale per propria iniziativa o su proposta della Giunta comunale, può deliberare la consultazione preventiva di particolari categorie di cittadini, di organizzazioni professionali, sindacali e cooperative e di ogni altra formazione economica e sociale, su proposte che rivestano per gli stessi diretto e rilevante interesse. 2. La consultazione può essere effettuata sia mediante l'indizione di assemblee dei cittadini interessati, nelle quali gli stessi esprimono, nelle forme più idonee, le loro opinioni o proposte, sia con l'invio a ciascuno degli interessati di questionari, nei quali viene richiesta con semplicità e chiarezza l'espressione di opinioni, pareri e proposte, da restituire con le modalità ed entro il termine negli stessi indicato. Tali forme devono, comunque, garantire il massimo grado di obiettività e di neutralità delle informazioni raccolte e devono riguardare materie di esclusiva competenza comunale. 3. L'apposito regolamento definisce i modi, le forme ed i tempi delle consultazioni, nonchè i criteri di valutazione e di utilizzo dei relativi risultati. L'esito delle suddette consultazioni non può mai essere vincolante per l'amministrazione comunale. |