Comuni Italiani Art. 67 - Il Rendiconto della Gestione. Statuto Comunale di Bollengo (Provincia di Torino - Piemonte). La carta fondamentale dei cittadini bollenghini

Statuto Comune di Bollengo

Titolo IX - Gestione Economico-finanziaria e Controllo di Gestione
Art. 67 - Il Rendiconto della Gestione
1. I risultati della gestione sono rilevati mediante contabilitā economica e dimostrati nel rendiconto che comprende il conto del bilancio ed il conto del patrimonio.

2. La Giunta, con una relazione illustrativa allegata al conto consuntivo, esprime le proprie valutazioni in merito all'efficacia dell'azione condotta, sulla base dei risultati conseguiti, in rapporto ai programmi ed ai costi sostenuti.

3. Il revisore dei conti attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione, redigendo apposita relazione che accompagna la proposta di deliberazione consiliare del conto consuntivo e nella quale il revisore esprime rilievi e proposte tendenti a conseguire una migliore efficienza, produttivitā ed economicitā della gestione.

4. Il conto consuntivo č deliberato dal Consiglio comunale entro i termini stabiliti dalla legge, in seduta pubblica, con il voto della maggioranza dei Consiglieri assegnati.

 
Altri Articoli:
Art. 68 - Controllo Contabile della Gestione Finanziaria
Art. 66 - Il Programma delle Opere Pubbliche e degli Investimenti
Indice Statuto
Pagine Utili
Indice Statuto
Informazioni sul Comune di Bollengo
Provincia di Torino
Regione Piemonte
Lista Siti su Bollengo

Cerca nel sito

 
Comuni-Italiani.it © 2004/2024 Prometheo  

Informativa Privacy - Note sui Dati

 
Comuni Provincia di Torino: Comune di Borgaro Torinese Comune di Bobbio Pellice Lista