1. Contestualmente al progetto di bilancio annuale, la Giunta propone al Consiglio il programma delle opere pubbliche e degli investimenti che č riferito al periodo di vigenza del bilancio pluriennale ed č suddiviso per anni, con inizio da quello successivo alla sua approvazione. 2. Il programma delle opere pubbliche e degli investimenti comprende l'elencazione specifica di ciascuna opera od investimento incluso nel piano, con tutti gli elementi descrittivi idonei per indirizzare l'attuazione. 3. Il programma comprende, relativamente alle spese da sostenere per le opere e gli investimenti per il primo anno, il piano finanziario che individua le risorse con le quali verrā data allo stesso attuazione. 4. Le previsioni contenute nel programma corrispondono a quelle espresse in forma sintetica nei bilanci annuale e pluriennale. Le variazioni apportate nel corso dell'esercizio ai bilanci sono effettuate anche al programma e viceversa. 5. Il programma viene aggiornato annualmente in conformitā ai bilanci annuale e pluriennale approvati. 6. Il programma č soggetto alle procedure di consultazioni ed approvazione nei termini e con le modalitā di cui ai commi 3° e 4° del precedente articolo, contemporaneamente al bilancio annuale. |