1. Per provvedere alla definizione ed attuazione di opere, interventi e programmi d'intervento che richiedono, per la loro completa realizzazione, l'azione integrata e coordinata del Comune e di altre amministrazioni e soggetti pubblici, il Sindaco, o l'Assessore da lui delegato, sussistendo la competenza primaria del Comune sull'opera, sugli interventi o sui programmi d'intervento, promuove la conclusione di un accordo di programma per assicurare il coordinamento delle diverse azioni ed attivitā e per determinare i tempi, le modalitā, finanziamenti ed ogni altro adempimento connesso. 2. Il Sindaco, previa deliberazione d'intenti del Consiglio comunale, approva l'accordo nel quale č espresso il consenso unanime delle amministrazioni interessate e ne dispone la pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione. 3. Qualora l'accordo sia adottato con decreto del Presidente della Giunta Regionale e determini variazioni degli strumenti urbanistici del Comune sostituendo la concessione edilizia, l'adesione del Sindaco allo stesso deve essere ratificata dal Consiglio comunale, entro trenta giorni, a pena di decadenza. 4. Nel caso che l'accordo di programma sia promosso da altro soggetto pubblico che ha competenza primaria nella realizzazione delle opere, interventi e programmi, ove sussista un interesse del Comune a partecipare alla loro realizzazione, il Sindaco o l'Assessore delegato partecipano all'accordo, previa deliberazione d'intenti del Consiglio comunale, ed assicura la collaborazione dell'amministrazione comunale in relazione alle sue competenze ed all'interesse, diretto od indiretto, della sua comunitā alle opere, interventi e programmi da realizzare. 5. Si applicano, per l'attuazione degli accordi suddetti, le disposizioni stabilite del codice civile in materia di obbligazioni e contratti, in questo compatibili, nonchč tutte le disposizioni contenute nella legge sul procedimento amministrativo. |