1. Per la gestione associata di uno o più servizi il Consiglio comunale può deliberare la costituzione di un consorzio con altri Comuni e, ove interessata, con la partecipazione della Provincia, approvando, a maggioranza assoluta dei componenti: a) la convenzione che stabilisce i fini e la durata del consorzio; la trasmissione agli Enti aderenti degli atti fondamentali approvati dall'assemblea; i rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie fra gli Enti consorziati; b) lo Statuto del consorzio.2. Il consorzio è un Ente strumentale degli Enti consorziati, dotato di personalità giuridica e di autonomia organizzativa e gestionale. 3. Sono organi del consorzio: a) l'assemblea, composta dai rappresentanti degli Enti associati nella persona del Sindaco, del Presidente o di un loro delegato, ciascuno con responsabilità e poteri pari alla quota di partecipazione fissata dalla convenzione e dallo Statuto. L'assemblea elegge nel suo seno il Presidente; b) il Consiglio d'Amministrazione ed il suo Presidente sono eletti dall'assemblea. La composizione del Consiglio d'Amministrazione, i requisiti e le condizioni di eleggibilità, le modalità di elezione e di revoca, sono stabilite dallo Statuto. 4. I membri dell'assemblea cessano da tale incarico con la cessazione della carica di Sindaco o di Presidente della Provincia e agli stessi subentrano i nuovi titolari eletti a tali cariche. 5. Il Consiglio d'Amministrazione ed il suo Presidente durano in carica per tre anni, decorrenti dalla data di nomina. 6. L'assemblea approva gli atti fondamentali del consorzio, previsti dallo Statuto. 7. Quando la particolare rilevanza organizzativa ed economica dei servizi gestiti lo renda necessario, il consorzio nomina, secondo quanto previsto dallo Statuto e dalla convenzione, il direttore, al quale compete la responsabilità gestionale del consorzio. 8. Il consorzio è soggetto alle norme relative al controllo degli atti stabilite dalla legge per i Comuni. |