Comuni Italiani Art. 52 - Aziende Speciali. Statuto Comunale di Bollengo (Provincia di Torino - Piemonte). La carta fondamentale dei cittadini bollenghini

Statuto Comune di Bollengo

Titolo VI - Gestione dei Servizi Pubblici Locali
Art. 52 - Aziende Speciali
1. Il Consiglio Comunale provvede alla costituzione di aziende speciali, in conformità a quanto previsto dalle norme vigenti per tali Enti strumentali.

2. L'ordinamento ed il funzionamento dell'azienda speciale sono disciplinati dal proprio Statuto, approvato dal Consiglio, che stabilisce altresì le modalità con le quali viene assicurato il potere di indirizzo e di controllo sull'attività dell'azienda.

3. Il Presidente ed i componenti del Consiglio di Amministrazione sono nominati e revocati dal Sindaco, sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio Comunale fra coloro che hanno i requisiti per la nomina a Consigliere Comunale ed una speciale competenza tecnica e/o amministrativa, per studi compiuti, per funzioni disimpegnate presso aziende pubbliche o private, per uffici pubblici ricoperti , debitamente documentata da curriculum.

 
Altri Articoli:
Art. 53 - Partecipazione a Società ed Enti
Art. 51 - L'istituzione
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