1. Per l'esercizio di servizi sociali, culturali ed educativi, senza rilevanza imprenditoriale, il Consiglio comunale può costituire "istituzioni", organismi strumentali del Comune, dotati di sola autonomia giuridica. 2. Sono organi delle istituzioni il Consiglio d'Amministrazione, il Presidente ed il Direttore. Il numero dei componenti del Consiglio d'Amministrazione è stabilito dal regolamento. 3. Le istituzioni perseguono, nella loro attività, criteri di efficacia, efficienza ed economicità ed hanno l'obbligo del pareggio della gestione finanziaria, assicurato attraverso l'equilibrio fra costi e ricavi, compresi i trasferimenti. 4. Il Consiglio Comunale stabilisce i mezzi finanziari e le strutture assegnate alle istituzioni, ne determina le finalità e gli indirizzi per la nomina e la revoca dei componenti degli organi da parte del Sindaco; approva gli atti fondamentali; prevede alla copertura degli eventuali costi sociali; esercita vigilanza e verifica i risultati della gestione tramite il Sindaco che può acquisire atti, documenti ed informazioni, anche se riservati, concernenti l'istituzione e promuovere indagini e verifiche amministrative. 5. Il revisore dei conti esercita le sue funzioni anche nei confronti delle istituzioni. 6. La costituzione delle istituzioni è disposta con deliberazione del Consiglio comunale che approva il regolamento di gestione. |