1. La Giunta entra in carica ed assume le proprie funzioni previo giuramento del Sindaco davanti al Consiglio comunale. 2. Le funzioni della Giunta sono esercitate collegialmente; essa delibera con la presenza della maggioranza dei suoi componenti e a maggioranza dei voti. 3. La Giunta è convocata dal Sindaco che fissa la data della riunione e l'ordine del giorno degli argomenti da trattare. L'elenco dei punti deliberati sarà sottoscritto dai partecipanti all'adunanza. E' presieduta dal Sindaco, o in sua assenza dal Vice sindaco. 4. Le sedute della Giunta non sono pubbliche salvo che essa non disponga diversamente. Alle sedute della Giunta può partecipare il revisore dei conti. 5. Il Sindaco può attribuire agli assessori incarichi permanenti per gruppi di materie affini; il Sindaco può attribuire ai singoli Assessori incarichi temporanei per affari determinati e periodi definiti. 6. Gli Assessori concorrono con le loro proposte ed il loro voto all'esercizio della potestà collegiale della Giunta. Esercitano, per delega del Sindaco, le funzioni di sovrintendenza al funzionamento dei servizi e degli uffici ed all'esecuzione di atti, nonchè ai servizi di competenza statale, nell'ambito delle aree e dei settori di attività specificatamente definiti nella delega predetta. La delega attribuisce al delegato le responsabilità connesse alle funzioni con la stessa conferite e può essere revocata dal Sindaco in qualsiasi momento. 7. Le deleghe conferite agli Assessori sono comunicate dal Sindaco al Consiglio comunale ed agli uffici, come pure le modifiche e le revoche delle stesse. 8. Ogni proposta di deliberazione sottoposta alla Giunta deve recare i pareri e le attestazioni previste dalla legge. Gli eventuali pareri negativi non impediscono l'adozione della deliberazione, purchè siano motivate le ragioni che inducono al contrario avviso la Giunta, che si assume l'intera responsabilità dell'atto. Di tali deliberazioni, assunte nonostante i predetti pareri negativi, deve darsi immediata comunicazione, a cura del segretario, al revisore dei conti. 9. Degli atti annullati dal CO.RE.CO. viene data comunicazione ai capigruppi. |