Comuni Italiani Art. 28 - Ruolo e Competenze. Statuto Comunale di Bollengo (Provincia di Torino - Piemonte). La carta fondamentale dei cittadini bollenghini

Statuto Comune di Bollengo

Titolo II - Organi Elettivi
Capo II - La Giunta Comunale
Art. 28 - Ruolo e Competenze
1. La Giunta collabora con il Sindaco nell'amministrazione comunale ed opera attraverso deliberazioni collegiali. La Giunta comunale compie gli atti di amministrazione che non siano dalla legge riservati al Consiglio e che non rientrino nelle competenze, previste dalle leggi o dallo Statuto, del Sindaco.

2. La Giunta attua gli indirizzi generali espressi dal Consiglio comunale con gli atti fondamentali dallo stesso approvati.

3. La Giunta esercita attività d'iniziativa e di impulso nei confronti del Consiglio comunale, sottoponendo allo stesso proposte, formalmente redatte ed istruite, per l'adozione degli atti che appartengono alla sua competenza.

4. La Giunta riferisce annualmente e secondo le ulteriori scadenze fissate con atti di indirizzo del Consiglio al Consiglio stesso sull'attività dalla stessa svolta, sui risultati ottenuti e sullo stato di attuazione del programma.

5. La Giunta può adottare, in via d'urgenza, le deliberazioni comportanti variazioni di bilancio da sottoporre a ratifica del Consiglio entro i sessanta giorni successivi, pena la decadenza.

 
Altri Articoli:
Art. 29 - Funzioni
Art. 27 - Composizione della Giunta Comunale
Indice Statuto
Pagine Utili
Indice Statuto
Informazioni sul Comune di Bollengo
Provincia di Torino
Regione Piemonte
Lista Siti su Bollengo

Cerca nel sito

 
Comuni-Italiani.it © 2004/2024 Prometheo  

Informativa Privacy - Note sui Dati

 
Comuni Provincia di Torino: Comune di Borgaro Torinese Comune di Bobbio Pellice Lista