Comuni Italiani Art. 22 - Commissioni Consiliari Speciali e di Indagine. Statuto Comunale di Bollengo (Provincia di Torino - Piemonte). La carta fondamentale dei cittadini bollenghini

Statuto Comune di Bollengo

Titolo II - Organi Elettivi
Capo I - Consiglio Comunale
Art. 22 - Commissioni Consiliari Speciali e di Indagine
1. Il Consiglio comunale può nominare, nel suo seno, commissioni speciali per lo studio, la valutazione e l'impostazione di interventi di particolare rilevanza che non rientrano nella competenza ordinaria delle commissioni permanenti.

2. Su proposta del Sindaco e su istanza sottoscritta da almeno un terzo dei Consiglieri, il Consiglio può costituire, nel suo seno, commissioni speciali per esperire indagini conoscitive ed inchieste. Nel provvedimento di nomina, che deve riportare il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri assegnati, viene designato il coordinatore e sono disciplinati i limiti e le procedure di indagine.

3. Le commissioni d'indagine sono istituite per lo svolgimento di indagini sull'attività dell'Amministrazione con la maggioranza e secondo le modalità stabilite dalla legge e dal regolamento.

 
Altri Articoli:
Art. 23 - Verbalizzazione
Art. 21 - Commissioni Consiliari Permanenti
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