Comuni Italiani Art. 21 - Commissioni Consiliari Permanenti. Statuto Comunale di Bollengo (Provincia di Torino - Piemonte). La carta fondamentale dei cittadini bollenghini

Statuto Comune di Bollengo

Titolo II - Organi Elettivi
Capo I - Consiglio Comunale
Art. 21 - Commissioni Consiliari Permanenti
1. Il Consiglio comunale puņ istituire nel suo seno commissioni consultive permanenti composte con criterio proporzionale e voto plurimo da almeno un rappresentante per ogni gruppo consiliare.

2. La composizione, l'eventuale partecipazione di cittadini non consiglieri ed il funzionamento sono stabiliti dal regolamento.

3. Le commissioni possono invitare a partecipare ai propri lavori Sindaco, Assessori, organismi associativi, funzionari e rappresentanti di forze sociali, politiche ed economiche e cittadini per l'esame di specifici argomenti.

4. Le commissioni sono tenute a sentire il Sindaco e gli Assessori ogniqualvolta questi lo richiedano.

 
Altri Articoli:
Art. 22 - Commissioni Consiliari Speciali e di Indagine
Art. 20 - Conferenze dei Capigruppo
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