1. L'erogazione di contributi e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati deve corrispondere al principio della pubblica utilità. I criteri di erogazione, quando non siano già previsti da norme di legge, sono subordinati alla predeterminazione e alla pubblicazione, attraverso apposite deliberazioni del consiglio comunale o regolamenti specifici con le eccezioni e specificazioni di cui ai commi successivi. 2. Alle associazioni iscritte al registro previsto dall'articolo 26, comma 3 e ad altri organismi ed enti pubblici e privati senza fini di lucro, purché non svolgano preminente attività commerciale individuata ai sensi del codice civile, possono essere concessi contributi per la realizzazione di specifici progetti ed iniziative di interesse della collettività, anche ai sensi dell'articolo 26, comma 2. Essi dovranno rientrare nei fini istituzionali del Comune. Apposite convenzioni possono prevedere il carattere continuativo dei contributi. Possono inoltre essere concessi contributi a enti e istituzioni che, in accordo con l'amministrazione comunale e a titolo totalmente gratuito, organizzano attività a vantaggio della popolazione. 3. Il Comune, nell'erogare i contributi di cui al comma 2, tiene conto, dandone menzione nella motivazione del provvedimento, della congruità dei requisiti dei soggetti beneficiari in relazione al carattere dell'iniziativa oggetto del contributo. Sono inoltre tenute in considerazione la rappresentatività del soggetto, le esperienze maturate nella realizzazione di iniziative analoghe, i risultati conseguiti, il livello di partecipazione autonoma del soggetto alla realizzazione dell'iniziativa. I contributi destinati ad una pluralità di progetti della stessa tipologia sono erogati in base ad un criterio di omogeneità. Il consiglio comunale, con propria deliberazione, determina le concrete modalità per la richiesta e l'erogazione di contributi e sovvenzioni nei casi previsti dal regolamento. 4. I contributi sono erogati con deliberazione della giunta comunale con riferimento ad apposite voci di bilancio. Il Comune cura la pubblicazione dell'elenco annuale dei beneficiari di contributi e sovvenzioni previsto dalla legge. |