Comuni Italiani Articolo 56 - Revisori dei Conti. Statuto Comunale di Beinasco (Provincia di Torino - Piemonte). La carta fondamentale dei cittadini beinaschesi

Statuto Comune di Beinasco

Titolo VI - Revisione Economico-finanziaria e Disciplina dei Contributi
Capo I - Revisione dei Conti
Articolo 56 - Revisori dei Conti
1. Le modalità di elezione dei revisori dei conti, i requisiti prescritti per i candidati e le cause di ineleggibilità e di incompatibilità, sono fissate dalla legge.

2. Nell'esercizio delle loro funzioni, i revisori dei conti possono accedere agli atti ed ai documenti connessi alla sfera delle loro competenze e sentire i dirigenti del Comune o delle istituzioni, nonché dei rappresentanti del Comune in qualsivoglia ente cui il Comune eroghi contributi; possono presentare relazioni e documenti al consiglio comunale.

3. Nel caso i revisori riscontrino gravi irregolarità di gestione presentano referto all'organo consiliare, con contestuale denuncia ai competenti organi giurisdizionali ove si configurino ipotesi di responsabilità.

4. I revisori, se invitati, assistono alle sedute del consiglio comunale, delle commissioni consiliari, della giunta comunale e dei consigli d'amministrazione delle istituzioni; possono, su richiesta al presidente di ciascun organo, prendere la parola per dare comunicazioni e fornire spiegazioni inerenti le loro attività.

 
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