1. Le modalità di elezione dei revisori dei conti, i requisiti prescritti per i candidati e le cause di ineleggibilità e di incompatibilità, sono fissate dalla legge. 2. Nell'esercizio delle loro funzioni, i revisori dei conti possono accedere agli atti ed ai documenti connessi alla sfera delle loro competenze e sentire i dirigenti del Comune o delle istituzioni, nonché dei rappresentanti del Comune in qualsivoglia ente cui il Comune eroghi contributi; possono presentare relazioni e documenti al consiglio comunale. 3. Nel caso i revisori riscontrino gravi irregolarità di gestione presentano referto all'organo consiliare, con contestuale denuncia ai competenti organi giurisdizionali ove si configurino ipotesi di responsabilità. 4. I revisori, se invitati, assistono alle sedute del consiglio comunale, delle commissioni consiliari, della giunta comunale e dei consigli d'amministrazione delle istituzioni; possono, su richiesta al presidente di ciascun organo, prendere la parola per dare comunicazioni e fornire spiegazioni inerenti le loro attività. |