Comuni Italiani Articolo 22 - Composizione e Funzionamento della Giunta Comunale. Statuto Comunale di Beinasco (Provincia di Torino - Piemonte). La carta fondamentale dei cittadini beinaschesi

Statuto Comune di Beinasco

Titolo II - Gli Organi del Comune
Capo III - La Giunta Comunale
Articolo 22 - Composizione e Funzionamento della Giunta Comunale
1. La giunta comunale è composta dal sindaco, che la presiede, e da un minimo di quattro a un massimo di sette assessori, fra i quali il vicesindaco, da lui nominati. Gli assessori, oltreché possedere i requisiti previsti per la carica di consigliere comunale, devono essere immuni dalle cause di incompatibilità previste dalla legge.

2. Il sindaco, nel nominare gli assessori, tiene conto di quanto dispongono le leggi per promuovere la presenza di entrambi i sessi nelle amministrazioni pubbliche.

3. Le adunanze della giunta non sono pubbliche e per la loro validità è richiesta la presenza di almeno la metà dei componenti.

4. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti e con voto palese salvo i casi previsti dalla legge.

5. Gli assessori sono invitati, prima del dibattito consiliare sugli indirizzi generali di governo e annualmente, a dichiarare le strutture associative alle quali aderiscono.

 
Altri Articoli:
Articolo 23 - Competenze della Giunta Comunale
Articolo 21 - Nomine dei Rappresentanti del Comune
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