1. La nomina e la revoca dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende e società spettano al sindaco, che provvede con l'osservanza degli indirizzi deliberati dal consiglio comunale. Il sindaco, nell'esercizio del proprio potere di nomina, tiene conto delle disposizioni di legge per promuovere la presenza di entrambi i sessi nelle amministrazioni. 2. Sono riservati al consiglio comunale i casi di nomina in cui la legge prevede che debba essere garantita l'espressione della minoranza consiliare. 3. L'esercizio del diritto di nomina è sempre subordinato al rispetto di criteri di trasparenza e pubblicità delle procedure, di competenza ed esperienza dei nominati, nonché di garanzia della rappresentanza degli interessi del Comune. 4. La delibera quadro del consiglio comunale contenente gli indirizzi per le nomine e per la revoca prevede gli strumenti e le procedure idonei all'osservanza dei criteri di cui al comma 3. Qualora il consiglio comunale neo eletto non stabilisca nuovi indirizzi, il sindaco procede agli adempimenti di cui al presente articolo sulla base degli indirizzi precedentemente fissati. 5. Il consiglio comunale, anche tramite le commissioni consiliari competenti, vigila sull'attività dei rappresentanti del Comune durante l'espletamento del mandato. 6. Ai fini di cui al comma 5, i nominati in enti il cui conto consuntivo non sia approvato dal consiglio comunale, qualora ne sia fatta richiesta dalla metà dei componenti del consiglio comunale, oppure vi siano motivi di particolare rilievo e comunque entro il 31 dicembre di ogni anno, inviano al sindaco e al consiglio comunale una relazione sul loro operato e sul funzionamento dell'ente in cui rappresentano il Comune. È facoltà delle commissioni consiliari sentire i rappresentanti del comune presso enti, aziende e società, quando lo richieda almeno un quarto dei componenti di ciascuna commissione. 7. I rappresentanti del Comune presso enti, aziende, istituti e società non possono essere nominati nello stesso incarico per un periodo complessivamente superiore alla durata di due mandati amministrativi ovvero, quando il mandato di nomina sia più lungo di quello amministrativo, per più di due mandati di nomina. |