Comuni Italiani Articolo 13 - Gruppi Consiliari. Statuto Comunale di Beinasco (Provincia di Torino - Piemonte). La carta fondamentale dei cittadini beinaschesi

Statuto Comune di Beinasco

Titolo II - Gli Organi del Comune
Capo I - Il Consiglio Comunale
Articolo 13 - Gruppi Consiliari
1. I consiglieri si costituiscono in gruppi dandone comunicazione, entro dieci giorni dalla proclamazione, sia al presidente che al segretario generale. Per la costituzione del gruppo è comunque necessaria l'adesione di almeno due consiglieri, tranne che trattasi di unico consigliere eletto in rappresentanza di una lista ovvero di candidato sindaco non eletto. Qualora non si eserciti la facoltà o nelle more della designazione, i capigruppo sono individuati nei consiglieri che hanno riportato il maggior numero di voti per ogni lista.

2. Nel corso della tornata amministrativa, i consiglieri comunicano tempestivamente al presidente, per iscritto, gli eventuali mutamenti intercorsi nell'appartenenza ai rispettivi gruppi.

3. Il regolamento prevede la disciplina dei gruppi, la conferenza dei capigruppo e le relative attribuzioni.

 
Altri Articoli:
Articolo 14 - Conferenza dei Capigruppo
Articolo 12 - Organizzazione e Funzionamento del Consiglio
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