Comuni Italiani Articolo 12 - Organizzazione e Funzionamento del Consiglio. Statuto Comunale di Beinasco (Provincia di Torino - Piemonte). La carta fondamentale dei cittadini beinaschesi

Statuto Comune di Beinasco

Titolo II - Gli Organi del Comune
Capo I - Il Consiglio Comunale
Articolo 12 - Organizzazione e Funzionamento del Consiglio
1. Il consiglio comunale adotta il regolamento per il suo funzionamento con il voto favorevole di due terzi dei componenti, in prima votazione. Qualora tale maggioranza non sia raggiunta si procede, non prima di dieci giorni, ad una successiva votazione in cui è sufficiente, per l'approvazione, il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti. Con le medesime modalità di votazione il consiglio comunale provvede alle eventuali modificazioni del regolamento.

2. Il consiglio comunale costituisce al suo interno le commissioni consiliari, i gruppi consiliari e la conferenza dei capigruppo.

3. Il consiglio comunale è convocato dal presidente, che formula l'ordine del giorno e ne programma i lavori sulla base di quanto concordato nella conferenza dei capigruppo.

4. Le sedute del consiglio comunale sono pubbliche e le votazioni avvengono a scrutinio palese, eccetto i casi indicati dal regolamento.

5. Le proposte di deliberazione iscritte all'ordine del giorno del consiglio comunale sono pubbliche ed accessibili a tutti i titolari dei diritti di partecipazione, con le stesse modalità previste per gli atti deliberativi dal regolamento per l'accesso ai documenti amministrativi.

6. Il Comune adotta gli strumenti idonei a conferire la più ampia ed effettiva pubblicità ai lavori del consiglio comunale.

7. Il consiglio comunale informa i cittadini della propria attività, indice conferenze e promuove incontri su temi di particolare interesse con le formazioni sociali e con i soggetti pubblici e privati.

8. Le proposte di deliberazione sono approvate, ove non sia diversamente previsto, a maggioranza assoluta dei votanti. Nelle votazioni palesi e a scrutinio segreto i consiglieri che dichiarano di astenersi non si computano nel numero dei votanti, ma soltanto nel numero dei consiglieri necessari per la validità della seduta. Nelle votazioni a mezzo di schede, quelle bianche e nulle si computano nel numero dei votanti. I consiglieri che dichiarano di non voler partecipare alla votazione non si computano al fine della validità della seduta, anche se rimangono in aula.

9. Il Comune non si avvale della distinzione temporale in sessioni, incompatibile con la razionale ed organica programmazione dei lavori necessari per la continuità del ruolo e delle funzioni del consiglio.

10. Il regolamento per il funzionamento del consiglio comunale stabilisce le modalità di convocazione, di organizzazione delle sedute e di discussione, finalizzate al più efficace approfondimento dei temi all'ordine del giorno.

 
Altri Articoli:
Articolo 13 - Gruppi Consiliari
Articolo 11 - Funzioni del Presidente del Consiglio Comunale
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