Comuni Italiani Art. 37 - Diritto di Informazione. Statuto Comunale di Banchette (Provincia di Torino - Piemonte). La carta fondamentale dei cittadini banchettesi

Statuto Comune di Banchette

Titolo III°: Istituti di Partecipazione e Diritti dei Cittadini
Capo III° - Modalità di Partecipazione
Art. 37 - Diritto di Informazione
1. Tutti gli atti dell'amministrazione, a esclusione di quelli aventi destinatario determinato, sono pubblici.

2. La pubblicazione degli atti per i quali è prevista tale forma di pubblicità, avviene, di norma, mediante affissione in apposito spazio, facilmente accessibile a tutti, sistemato nel palazzo comunale o nelle immediate adiacenze.

3. Il Segretario comunale, su attestazione del messo incaricato della pubblicazione degli atti, certifica l'avvenuta pubblicazione.

4. Gli atti aventi destinatario determinato devono essere notificati all'interessato.

5. Le ordinanze, i conferimenti di contributi a enti e associazioni devono essere pubblicizzati mediante affissione all'albo.

 
Altri Articoli:
Art. 38 - Interrogazioni e Istanze
Art. 36 - Accesso agli Atti
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