Comuni Italiani Art. 36 - Accesso agli Atti. Statuto Comunale di Banchette (Provincia di Torino - Piemonte). La carta fondamentale dei cittadini banchettesi

Statuto Comune di Banchette

Titolo III°: Istituti di Partecipazione e Diritti dei Cittadini
Capo III° - Modalità di Partecipazione
Art. 36 - Accesso agli Atti
1. Ciascun cittadino ha libero accesso alla consultazione degli atti dell'Amministrazione comunale e dei soggetti, anche privati, che gestiscono servizi pubblici.

2. Possono essere sottratti alla consultazione soltanto gli atti che esplicite disposizioni legislative o l'apposito regolamento dichiarano riservati o sottoposti a limiti di divulgazione.

3. La consultazione degli atti di cui al primo comma, deve avvenire senza particolari formalità, con richiesta motivata dell'interessato, nei tempi stabiliti da apposito regolamento.

4. In caso di diniego da parte dell'impiegato o funzionario che ha in deposito l'atto, l'interessato può rinnovare la richiesta per iscritto al Sindaco del Comune, che deve comunicare le proprie determinazioni in merito entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta stessa.

5. In caso di diniego devono essere esplicitamente evidenziati gli articoli di legge o di regolamento che impediscono la divulgazione dell'atto stesso.

6. Il regolamento stabilisce i tempi e la modalità per l'esercizio dei diritti previsti nel presente articolo.

 
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