Comuni Italiani Art. 30 - Contributi alle Associazioni. Statuto Comunale di Banchette (Provincia di Torino - Piemonte). La carta fondamentale dei cittadini banchettesi

Statuto Comune di Banchette

Titolo III°: Istituti di Partecipazione e Diritti dei Cittadini
Capo II° - Associazionismo e Volontariato
Art. 30 - Contributi alle Associazioni
1. Il Comune può erogare alle associazioni, con esclusione dei partiti politici, contributi economici da destinarsi allo svolgimento dell'attività associativa.

2. Il Comune può altresì mettere a disposizione delle associazioni di cui al comma precedente a titolo di contributi in natura, beni o servizi in modo gratuito.

3. Le modalità di erogazione dei contributi o di godimento delle strutture, beni o servizi dell'Ente è stabilita in apposito regolamento, in modo da garantire a tutte le associazioni pari opportunità.

4. Il Comune può gestire servizi in collaborazione con le associazioni di volontariato riconosciute a livello nazionale e inserite nell'apposito albo regionale, l'erogazione dei contributi e le modalità della collaborazione verranno stabilite in apposito regolamento.

5. Le associazione che hanno ricevuto contributi in denaro o natura dall'Ente devono redigere al termine di ogni anno apposito rendiconto che ne evidenzi l'impiego.

 
Altri Articoli:
Art. 31 - Volontariato
Art. 29 - Associazionismo
Indice Statuto
Pagine Utili
Indice Statuto
Informazioni sul Comune di Banchette
Provincia di Torino
Regione Piemonte
Lista Siti su Banchette

Cerca nel sito

 
Comuni-Italiani.it © 2004/2024 Prometheo  

Informativa Privacy - Note sui Dati

 
Comuni Provincia di Torino: Comune di Barbania Comune di Balme Lista