Comuni Italiani Art. 29 - Associazionismo. Statuto Comunale di Banchette (Provincia di Torino - Piemonte). La carta fondamentale dei cittadini banchettesi

Statuto Comune di Banchette

Titolo III°: Istituti di Partecipazione e Diritti dei Cittadini
Capo II° - Associazionismo e Volontariato
Art. 29 - Associazionismo
1. Il Comune riconosce e promuove le forme di associazionismo presenti sul proprio territorio.

2. A tal fine, la Giunta Comunale, a istanza delle interessate, registra le associazioni che operano sul territorio comunale, ivi comprese le sezioni locali di associazioni a rilevanza sovra comunale.

3. Allo scopo di ottenere la registrazione č necessario che l'associazione depositi in Comune copia dello statuto e comunichi la sede e il nominativo del legale rappresentante.

4. Non č ammesso il riconoscimento di associazioni segrete o aventi caratteristiche non compatibili con indirizzi generali espressi dalla Costituzione, dalle norme vigenti e dal presente Statuto.

5. Le associazioni registrate devono presentare, se richiesto, il loro bilancio.

6. Il Comune puņ promuovere e istituire la Consulta delle associazioni.

 
Altri Articoli:
Art. 30 - Contributi alle Associazioni
Art. 28 - Partecipazione Popolare
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