1. Il Comune riconosce e promuove le forme di associazionismo presenti sul proprio territorio. 2. A tal fine, la Giunta Comunale, a istanza delle interessate, registra le associazioni che operano sul territorio comunale, ivi comprese le sezioni locali di associazioni a rilevanza sovra comunale. 3. Allo scopo di ottenere la registrazione č necessario che l'associazione depositi in Comune copia dello statuto e comunichi la sede e il nominativo del legale rappresentante. 4. Non č ammesso il riconoscimento di associazioni segrete o aventi caratteristiche non compatibili con indirizzi generali espressi dalla Costituzione, dalle norme vigenti e dal presente Statuto. 5. Le associazioni registrate devono presentare, se richiesto, il loro bilancio. 6. Il Comune puņ promuovere e istituire la Consulta delle associazioni. |