Comuni Italiani Art. 27 - Competenze. Statuto Comunale di Banchette (Provincia di Torino - Piemonte). La carta fondamentale dei cittadini banchettesi

Statuto Comune di Banchette

Titolo II° : Ordinamento Strutturale
Capo I° Organi e Loro Attribuzioni
Art. 27 - Competenze
1. La giunta collabora con il sindaco nell'amministrazione del comune e compie gli atti che, ai sensi di legge o del presente statuto, non siano riservati al consiglio e non rientrino nelle competenze attribuito al sindaco, al segretario comunale, al direttore o ai responsabili dei servizi comunali.

2. La giunta opera in modo collegiale, dā attuazione agli indirizzi generali espressi dal consiglio e svolge attivitā propositiva e di impulso nei confronti dello stesso.

3. La giunta, in particolare, nell'esercizio delle attribuzioni di governo e delle funzioni organizzative:
a) propone al consiglio i regolamenti;
b) approva i progetti, i programmi esecutivi e tutti i provvedimenti, che non siano riservati dalla legge o dal regolamento di contabilitā ai responsabili dei servizi comunali;
c)elabora le linee di indirizzo e predispone le proposte di provvedimenti da sottoporre ' alle determinazioni del consiglio;
d) assume attivitā di iniziativa, di impulso e di raccordo, con gli organi di partecipazione e decentramento;
e) modifica le tariffe, mentre elabora e propone al consiglio i criteri per la determinazione di quelle nuove;
f) autorizza ad introdurre o resistere ad un'azione giudiziaria e nomina il difensore
g) propone i criteri generali per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e vantaggi economici di qualunque genere a enti e persone;
h) approva i regolamenti sull'ordinamento degli uffici e dei servizi nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal consiglio;
i) nomina e revoca il direttore generale o autorizza il sindaco a conferire le relative funzioni al segretario comunale
j)provvede all'approvazione , sul piano della legittimitā e della coerenza finanziaria, dei verbali di concorso proclamandone i candidati dichiarati idonei
k) fissa la data di convocazione dei comizi per i referendum e costituisce l'ufficio comunale per le elezioni, cui č rimesso l'accertamento della regolaritā del procedimento;
l) esercita, previa determinazione dei costi e individuazione dei mezzi, funzioni delegate dalla Provincia, regione e Stato quando non espressamente attribuite dalla legge e dallo statuto ad altro organo;
m) approva gli accordi di contrattazione decentrata;
n) decide in ordine alle controversie sulle competenze funzionali che potrebbero insorgere fra gli organi gestionali dell'ente;
o) fissa, ai sensi del regolamento e degli accordi decentrati, i parametri, gli standard e i carichi funzionali di lavoro per misurare la produttivitā dell'apparato, sentito il direttore generale
p) determina, sentito il revisore del conto, i misuratori e i modelli di rilevazione del controllo interno di gestione secondo i principi stabiliti dal consiglio;
q) approva il Peg su proposta del direttore generale
r)Autorizza l'accettazione di lasciti e donazioni salvo che non comporti oneri di natura finanziaria a valenza pluriennale, nel qual caso č competente il Consiglio Comunale ai sensi dell'art. 42 lettera i) ed e) del D. Lgs 18-8-2000 n 267.
s)nomina i componenti delle commissioni di concorso

 
Altri Articoli:
Art. 28 - Partecipazione Popolare
Art. 26 - Funzionamento della Giunta
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