Art. 26 - Funzionamento della Giunta. Statuto Comunale di Banchette (Provincia di Torino - Piemonte). La carta fondamentale dei cittadini banchettesi
Statuto Comune di Banchette
Titolo II° : Ordinamento Strutturale Capo I° Organi e Loro Attribuzioni
Art. 26 - Funzionamento della Giunta
1. La Giunta č convocata e presieduta dal Sindaco, che coordina e controlla l'attivitā degli Assessori e stabilisce l'ordine del giorno delle riunioni, anche tenuto conto degli argomenti proposti dai singoli Assessori.
2. Le modalitā di convocazione e di funzionamento della Giunta sono stabilite in modo informale dalla stessa.
3. Le sedute sono valide se č presente la maggioranza dei componenti della Giunta stessa. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dai presenti.