Comuni Italiani Art. 24 - Composizione. Statuto Comunale di Banchette (Provincia di Torino - Piemonte). La carta fondamentale dei cittadini banchettesi

Statuto Comune di Banchette

Titolo II° : Ordinamento Strutturale
Capo I° Organi e Loro Attribuzioni
Art. 24 - Composizione
1. La Giunta è composta dal Sindaco e da un numero massimo di Assessori, compreso il Vice Sindaco, di sei. Il numero degli assessori è stabilito da ciascun Sindaco ed è comunicato al Consiglio.

2. Gli Assessori sono scelti normalmente tra i Consiglieri; possono tuttavia essere nominati anche Assessori esterni al Consiglio, purché dotati dei requisiti di eleggibilità e di compatibilità alla carica di Consiglieri Comunali.

3. Gli Assessori esterni possono partecipare alle sedute del Consiglio e intervenire nella discussione, ma non hanno diritto di voto.

 
Altri Articoli:
Art. 25 - Nomina
Art. 23 - Giunta Comunale
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