Comuni Italiani Art. 23 - Giunta Comunale. Statuto Comunale di Banchette (Provincia di Torino - Piemonte). La carta fondamentale dei cittadini banchettesi

Statuto Comune di Banchette

Titolo II° : Ordinamento Strutturale
Capo I° Organi e Loro Attribuzioni
Art. 23 - Giunta Comunale
1. La Giunta č l'Organo di impulso e di gestione amministrativa, collabora col Sindaco al governo del Comune e impronta la propria attivitā ai principi della trasparenza e dell'efficienza.

2. La Giunta adotta gli atti idonei al raggiungimento degli obiettivi e delle finalitā dell'Ente nel quadro degli indirizzi generali e in attuazione delle decisioni fondamentali approvate dal Consiglio Comunale. In particolare, la Giunta esercita le funzioni di indirizzo politico - amministrativo, definendo gli obiettivi e i programmi da attuare e adottando gli altri atti rientranti nello svolgimento di tali funzioni, e verifica la rispondenza dei risultati dell'attivitā amministrativa e della gestione agli indirizzi impartiti.

3. La Giunta riferisce annualmente al Consiglio Comunale sulla sua attivitā in sede di esame del Conto Consuntivo.

 
Altri Articoli:
Art. 24 - Composizione
Art. 22 - Dimissioni e Impedimento Permanente del Sindaco
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