Art. 23 - Giunta Comunale. Statuto Comunale di Banchette (Provincia di Torino - Piemonte). La carta fondamentale dei cittadini banchettesi
Statuto Comune di Banchette
Titolo II° : Ordinamento Strutturale Capo I° Organi e Loro Attribuzioni
Art. 23 - Giunta Comunale
1. La Giunta č l'Organo di impulso e di gestione amministrativa, collabora col Sindaco al governo del Comune e impronta la propria attivitā ai principi della trasparenza e dell'efficienza.
2. La Giunta adotta gli atti idonei al raggiungimento degli obiettivi e delle finalitā dell'Ente nel quadro degli indirizzi generali e in attuazione delle decisioni fondamentali approvate dal Consiglio Comunale. In particolare, la Giunta esercita le funzioni di indirizzo politico - amministrativo, definendo gli obiettivi e i programmi da attuare e adottando gli altri atti rientranti nello svolgimento di tali funzioni, e verifica la rispondenza dei risultati dell'attivitā amministrativa e della gestione agli indirizzi impartiti.
3. La Giunta riferisce annualmente al Consiglio Comunale sulla sua attivitā in sede di esame del Conto Consuntivo.