Comuni Italiani Art. 50 - Contabilitā Comunale: il Bilancio. Statuto Comunale di Balangero (Provincia di Torino - Piemonte). La carta fondamentale dei cittadini balangeresi

Statuto Comune di Balangero

Parte I - Ordinamento Strutturale
Titolo IV - Finanza e Contabilitā
Art. 50 - Contabilitā Comunale: il Bilancio
1. L'ordinamento contabile del Comune č riservato alla legge dello Stato e, nei limiti da questa fissato, al regolamento di contabilitā.

2. La gestione finanziaria del Comune si svolge in base al bilancio annuale di previsione redatto in termini di competenza, deliberato dal Consiglio Comunale entro il termine stabilito dalla legge, osservando i principi della universalitā, dell'integritā e del pareggio economico e finanziario.

3. Il bilancio e gli allegati prescritti dalla legge, devono essere redatti in modo da consentirne la lettura per programmi, servizi ed interventi.

4. Gli impegni di spesa non possono essere assunti senza attestazione della relativa copertura finanziaria da parte del responsabile del servizio finanziario. Senza tale impegno l'atto č nullo di diritto.

 
Altri Articoli:
Art. 51 - Contabilitā Comunale: il Conto Consuntivo
Art. 49 - Attivitā Finanziaria del Comune
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